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Riordino degli Istituti Centrali in materia di salute PDF Stampa E-mail
giovedì 04 marzo 2010

Ddl sul Lavoro
approvato il 3 febbraio in via definitiva dal Senato

Oltre ai temi che stanno sollevando obiezioni quale l'introduzione surrettizia della modifica dell'art 18 dello statuto dei lavoratori il decreto prevede

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

Art. 2.
(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)
1.    Il Governo e‘ delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu‘ decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e societa‘ vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonche´ alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e societa‘ rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princı‘pi e criteri direttivi:
a)    semplificazione e snellimento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e societa‘ vigilati, adeguando le stesse ai princı‘pi di efficacia, efficienza ed economicita‘ dell’attivita‘ amministrativa e all’organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell’Istituto per gli affari sociali e della societa‘ Italia Lavoro Spa;
b)    razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell’organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princı‘pi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;
c)    ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilita‘ di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l’effettivo coordinamento in materia previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalita‘ delle attivita‘ di ricerca svolte dall’ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;
d)    organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalita‘ di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
e)    previsione dell’obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.
2.    I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche´ con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonche´ con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo puo‘ comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest’ultimo e‘ prorogato di due mesi.
3.    L’adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.    Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell’amministrazione centrale della salute, mediante l’emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)    eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b)    razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c)    limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all’adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;
d)    diminuzione del numero dei componenti degli organismi.
 
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